Patente di guida
all'estero. La nostra ambasciata, contrariamente a quanto prevede il Codice
della Strada, rifiuta un secondo rinnovo creando disagio tra i connazionali
iscritti all’AIRE nella sua circoscrizione.
Il rinnovo della
patente di guida all'estero nei paesi non comunitari è espressamente previsto dal
Codice della Strada nel comma 5-bis dell'articolo 126 che recita quanto segue:
“Per i cittadini
italiani residenti o dimoranti in un paese non comunitario per un periodo di
almeno 6 mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i
casi previsti nell'articolo 119 Commi 2-bis e 4, dalle autorità
diplomatico-consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una
specifica attestazione previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da
parte di medici fiduciari delle ambasciate e dei Consolati italiani
temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il
periodo di permanenza all'estero. Riacquisita la residenza o la dimora in
Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 inserito
dal DL convertito con legge 214 del 1 agosto 2003”.
Non esistono
difficoltà di interpretazione: le autorità consolari devono rinnovare la
patente entro tre anni dalla sua scadenza ed è prevista a tal fine la
presentazione di determinati documenti e di esami di idoneità fisica e psichica
eseguiti da medici fiduciari della sede diplomatica.
Il rinnovo sotto
forma di attestato deve ritenersi come sostitutivo del tagliando di convalida
di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero. Ne consegue che la
patente deve essere rinnovata dalla cancelleria consolare ogni volta che questa
scade nel periodo in cui il suo titolare è ancora residente all'estero e
iscritto all’AIRE della sua circoscrizione.
Il comma 5 bis dell'articolo
126 del Codice della Strada stabilisce che soltanto se si verifica un
riacquisto della residenza o della dimora in Italia, il cittadino dovrà
confermare la patente ai sensi del comma 5 del menzionato articolo.
L’interpretazione
della Ambasciata d'Italia di Santo Domingo è la seguente: “Ai sensi della
normativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani
residenti all'estero possono richiedere presso la Cancelleria Consolare
dell'Ambasciata la conferma della validità della loro patente italiana purché
scaduta da non più di tre anni (l'originale) e non rientrante nei casi previsti
all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti
affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite
commissioni mediche).
SI PRECISA CHE NON È
POSSIBILE EFFETTUARE IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA SE GIÀ EFFETTUATO IN
AMBASCIATA IN PRECEDENZA.”
Questa interpretazione
è sbagliata e comporta l'obbligo per i connazionali di rientrare in Italia per
ottenere il rinnovo del documento di guida: un onere che la legge non prevede.
A riguardo il
Ministero degli Affari Esteri si esprime come segue: “I titolari di patente
italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno sei mesi in Paesi extra
UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari
italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non
più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all'art. 119, commi 2-bis e
4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui
idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).
Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per
l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza
diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.”
Anche la Farnesina conferma
quindi il contenuto del comma bis 5 bis.
Mi risulta che l’unica
ambasciata al mondo che abbia interpretato in modo così restrittivo il
contenuto del Codice della Strada per quanto riguarda i rinnovi di patente sia
quella di Santo Domingo. Una decisione che dovrà essere ritrattata in quanto
contraria alla legge e in quanto reca grande disagio tra i residenti della
nostra comunità in gran parte persone anziane con una scadenza ridotta a tre anni
della durata del loro documento di guida.