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lunedì 5 ottobre 2020

Patente di guida: l'Ambasciata di Santo Domingo rifiuta il secondo rinnovo

 


Patente di guida all'estero. La nostra ambasciata, contrariamente a quanto prevede il Codice della Strada, rifiuta un secondo rinnovo creando disagio tra i connazionali iscritti all’AIRE nella sua circoscrizione.

Il rinnovo della patente di guida all'estero nei paesi non comunitari è espressamente previsto dal Codice della Strada nel comma 5-bis dell'articolo 126 che recita quanto segue:

“Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un paese non comunitario per un periodo di almeno 6 mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119 Commi 2-bis e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate e dei Consolati italiani temporaneamente sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 inserito dal DL convertito con legge 214 del 1 agosto 2003”.

Non esistono difficoltà di interpretazione: le autorità consolari devono rinnovare la patente entro tre anni dalla sua scadenza ed è prevista a tal fine la presentazione di determinati documenti e di esami di idoneità fisica e psichica eseguiti da medici fiduciari della sede diplomatica.

Il rinnovo sotto forma di attestato deve ritenersi come sostitutivo del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero. Ne consegue che la patente deve essere rinnovata dalla cancelleria consolare ogni volta che questa scade nel periodo in cui il suo titolare è ancora residente all'estero e iscritto all’AIRE della sua circoscrizione.



Il comma 5 bis dell'articolo 126 del Codice della Strada stabilisce che soltanto se si verifica un riacquisto della residenza o della dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 del menzionato articolo.

L’interpretazione della Ambasciata d'Italia di Santo Domingo è la seguente: “Ai sensi della normativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere presso la Cancelleria Consolare dell'Ambasciata la conferma della validità della loro patente italiana purché scaduta da non più di tre anni (l'originale) e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).

SI PRECISA CHE NON È POSSIBILE EFFETTUARE IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA SE GIÀ EFFETTUATO IN AMBASCIATA IN PRECEDENZA.”

Questa interpretazione è sbagliata e comporta l'obbligo per i connazionali di rientrare in Italia per ottenere il rinnovo del documento di guida: un onere che la legge non prevede.

A riguardo il Ministero degli Affari Esteri si esprime come segue: “I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno sei mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all'art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.”

Anche la Farnesina conferma quindi il contenuto del comma bis 5 bis.

Mi risulta che l’unica ambasciata al mondo che abbia interpretato in modo così restrittivo il contenuto del Codice della Strada per quanto riguarda i rinnovi di patente sia quella di Santo Domingo. Una decisione che dovrà essere ritrattata in quanto contraria alla legge e in quanto reca grande disagio tra i residenti della nostra comunità in gran parte persone anziane con una scadenza ridotta a tre anni della durata del loro documento di guida.