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mercoledì 9 settembre 2020

Iscritti AIRE nella Rep. Dominicana e possibilità di ingresso in Italia



Capire il contenuto del DPCM che vieta l'ingresso in Italia da parte degli iscritti Aire residenti nella Repubblica Dominicana non è un'impresa da poco. Tant’è che le interpretazioni errate sono all’ordine del giorno e potrebbero creare problemi a più di qualche connazionale.
Cosa dice il DPCM del 7 agosto scorso e cosa cambia per noi nel DPCM 7 settembre?
Articolo 4, primo comma:
“Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco nei 14 giorni antecedenti, NONCHÉ GLI SPOSTAMENTI VERSO GLI STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO F DELL'ALLEGATO 20, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 5 comma 1.”


Noi risultiamo cioè, in quanto residenti nella Repubblica Dominicana, inseriti nell'elenco F dell'allegato 20 e non è previsto per noi uno spostamento “da” e “per” ma soltanto uno spostamento “verso”. Qui si parla pertanto del divieto di spostarsi verso la Repubblica Dominicana in quanto facente parte dell'elenco F a meno che ricorrano le eccezioni che vengono citate successivamente e cioè esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In questi casi chi deve recarsi a un paese che fa parte dell'elenco F, lo può fare.

Invece se guardiamo il comma 2, questo fa riferimento al divieto di ingresso e di transito nel territorio italiano per coloro che hanno transitato e soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che in tre casi: il primo relativo alle persone che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9 luglio scorso, il secondo all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto e il terzo ai funzionari e agenti dell'Unione Europea ecc.
Il testo del punto c) dell'articolo 1 del DPCM 7 settembre che va aggiunto ai punti f) e h) del primo comma è il seguente:
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;
Questa aggiunta va inserita nel primo comma del DPCM 7 agosto per cui per quanto spiegato sopra non ci riguarda. Il DPCM 7 settembre per noi non cambia assolutamente niente!