Capire il contenuto del DPCM che vieta l'ingresso in
Italia da parte degli iscritti Aire residenti nella Repubblica Dominicana non è
un'impresa da poco. Tant’è che le interpretazioni errate sono all’ordine del
giorno e potrebbero creare problemi a più di qualche connazionale.
Cosa dice il DPCM del 7 agosto scorso e cosa cambia per
noi nel DPCM 7 settembre?
Articolo 4, primo comma:
“Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori
di cui all'elenco E dell'allegato 20, l'ingresso e il transito nel territorio
nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori
di cui al medesimo elenco nei 14 giorni antecedenti, NONCHÉ GLI SPOSTAMENTI
VERSO GLI STATI E TERRITORI DI CUI ALL'ELENCO F DELL'ALLEGATO 20, salvo che
ricorrano uno o più dei seguenti motivi comprovati mediante la dichiarazione di
cui all'articolo 5 comma 1.”
Noi risultiamo cioè, in quanto residenti nella Repubblica
Dominicana, inseriti nell'elenco F dell'allegato 20 e non è previsto per noi uno
spostamento “da” e “per” ma soltanto uno spostamento “verso”. Qui si parla pertanto
del divieto di spostarsi verso la Repubblica Dominicana in quanto facente parte
dell'elenco F a meno che ricorrano le eccezioni che vengono citate successivamente
e cioè esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di
studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In questi
casi chi deve recarsi a un paese che fa parte dell'elenco F, lo può fare.
Invece se guardiamo il comma 2, questo fa riferimento al divieto
di ingresso e di transito nel territorio italiano per coloro che hanno
transitato e soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F
dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che in tre casi: il primo relativo
alle persone che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 9
luglio scorso, il secondo all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di
trasporto e il terzo ai funzionari e agenti dell'Unione Europea ecc.
Il testo del punto c) dell'articolo 1 del DPCM 7
settembre che va aggiunto ai punti f) e h) del primo comma è il seguente:
c) all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la
seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h),
anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione
affettiva»;
Questa aggiunta va inserita nel primo comma del DPCM 7
agosto per cui per quanto spiegato sopra non ci riguarda. Il DPCM 7 settembre
per noi non cambia assolutamente niente!