Quanto sostenuto da console di Montreal Filippo
Lonardo relativamente al diritto di assistenza sanitaria in Italia degli
iscritti AIRE rappresenta la posizione del MAECI. In tal senso si pronunciano
ad esempio i consolati di Sao Paolo in Brasile e di Miami negli USA. Dove si
sostiene che le condizioni per usufruire di questo trattamento sanitario sono
le seguenti:
a. essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza
italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione
all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
oppure
b. essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di
aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della
Popolazione Residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere
quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) .
Teniamo presente però che l’assistenza sanitaria non
è di competenza del MAECI, ma del Ministero della Salute e qui ci troviamo di
fronte a una posizione nettamente diversa. Sul sito di tale ministero appare
una comunicazione del 2008 aggiornata al dicembre del 2017 in cui si sostiene
tra l’altro:
“Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio
1996 ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro
che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in
Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani,
che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo
gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo
massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una
copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni
sanitarie.”
Non è possibile che a distanza di 22 anni sussista
ancora questa incertezza sulla spettanza del diritto all’assistenza sanitaria
urgente al cittadino italiano iscritto all’AIRE.
Il punto controverso è lo “status di emigrato” che
esiste evidentemente nella legislazione italiana, ma di cui praticamente non si
sa nulla. Non si capisce ad esempio in base a cosa il Ministero della Salute
sostenga tra parentesi nella citazione del DM 1 febbraio 1996 che “sono tali coloro che hanno acquisito la
cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia”.
In realtà basta poco per
verificare che il luogo dove un italiano nasce è irrilevante in quanto si è
cittadini italiani per nascita solo quando si è discendenti di italiani.
La legge alla quale si deve
fare riferimento per lo status di emigrato, lo si scopre dopo ardue ricerche, risale
al 1919: Regio
Decreto Legge 13 novembre 1919, n. 2205, di approvazione del testo unico dei
provvedimenti sull’emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti.
All’articolo 10 di questo testo unico di dà la
definizione dell’emigrante: “Salvo
disposizioni speciali, è considerato emigrante agli effetti della legge e dei
regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo
di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il
coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli
stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già
precedentemente sia emigrato …”
Quindi è emigrante il cittadino italiano che essendo
residente in Italia si trasferisce all’estero per i motivi del citato articolo.
E allora il requisito della nascita in Italia o addirittura dell’acquisizione
della cittadinanza italiana per naturalizzazione in Italia come si giustifica?
Il console Filippo Lonardo sostiene inoltre che l’assistenza
sanitaria di carattere urgente si estende anche alla moglie a carico e ai figli
minorenni. Sicuramente anche questa è una posizione della Farnesina. Del resto
se i familiari a carico di un italiano residente in Italia godono dell’assistenza
sanitaria indipendentemente dalla loro nazionalità perché lo stesso principio
non dovrebbe valere per i familiari a carico di un italiano iscritto AIRE e
avente diritto all’assistenza sanitaria di carattere urgente?
L’interpretazione del Ministero della Salute è che
il requisito deve valere per ogni singolo e non riconosce l’estensione ai
familiari a carico.
Abbiamo a Roma da tanti anni 18 parlamentari che rappresentano
la Circoscrizione Estero. Sarebbe ora che questa situazione venisse chiarita
una volta per tutte. Non ci vorrebbe molto. Basterebbe un’interrogazione
parlamentare al Ministero della Salute e a seconda di come questo si pronuncia
procedere nella dovuta sede in modo da ottenere un’applicazione corretta dei
diritti in materia di assistenza sanitaria urgente degli italiani iscritti all’AIRE.