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mercoledì 4 aprile 2018

Dopo 22 anni ancora tante incertezze sul diritto degli iscritti AIRE all'assistenza sanitaria urgente in Italia


Quanto sostenuto da console di Montreal Filippo Lonardo relativamente al diritto di assistenza sanitaria in Italia degli iscritti AIRE rappresenta la posizione del MAECI. In tal senso si pronunciano ad esempio i consolati di Sao Paolo in Brasile e di Miami negli USA. Dove si sostiene che le condizioni per usufruire di questo trattamento sanitario sono le seguenti:
a. essere nato in Italia, di possedere la cittadinanza italiana, nonché di risiedere all’estero, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
oppure
b. essere nato all’estero, di possedere la cittadinanza italiana, di aver risieduto in Italia, indicando il Comune di iscrizione all’Anagrafe della Popolazione Residente (ANPR), di risiedere attualmente all’estero ed essere quindi iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) .

Teniamo presente però che l’assistenza sanitaria non è di competenza del MAECI, ma del Ministero della Salute e qui ci troviamo di fronte a una posizione nettamente diversa. Sul sito di tale ministero appare una comunicazione del 2008 aggiornata al dicembre del 2017 in cui si sostiene tra l’altro:
Tuttavia, ai sensi del DM 1° febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato (sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia) ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie.”

Non è possibile che a distanza di 22 anni sussista ancora questa incertezza sulla spettanza del diritto all’assistenza sanitaria urgente al cittadino italiano iscritto all’AIRE.
Il punto controverso è lo “status di emigrato” che esiste evidentemente nella legislazione italiana, ma di cui praticamente non si sa nulla. Non si capisce ad esempio in base a cosa il Ministero della Salute sostenga tra parentesi nella citazione del DM 1 febbraio 1996 che “sono tali coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana sul territorio nazionale, nati in Italia”.
In realtà basta poco per verificare che il luogo dove un italiano nasce è irrilevante in quanto si è cittadini italiani per nascita solo quando si è discendenti di italiani.
La legge alla quale si deve fare riferimento per lo status di emigrato, lo si scopre dopo ardue ricerche, risale al 1919: Regio Decreto Legge 13 novembre 1919, n. 2205, di approvazione del testo unico dei provvedimenti sull’emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti.
All’articolo 10 di questo testo unico di dà la definizione dell’emigrante: “Salvo disposizioni speciali, è considerato emigrante agli effetti della legge e dei regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove già precedentemente sia emigrato …
Quindi è emigrante il cittadino italiano che essendo residente in Italia si trasferisce all’estero per i motivi del citato articolo. E allora il requisito della nascita in Italia o addirittura dell’acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione in Italia come si giustifica?
Il console Filippo Lonardo sostiene inoltre che l’assistenza sanitaria di carattere urgente si estende anche alla moglie a carico e ai figli minorenni. Sicuramente anche questa è una posizione della Farnesina. Del resto se i familiari a carico di un italiano residente in Italia godono dell’assistenza sanitaria indipendentemente dalla loro nazionalità perché lo stesso principio non dovrebbe valere per i familiari a carico di un italiano iscritto AIRE e avente diritto all’assistenza sanitaria di carattere urgente?
L’interpretazione del Ministero della Salute è che il requisito deve valere per ogni singolo e non riconosce l’estensione ai familiari a carico.
Abbiamo a Roma da tanti anni 18 parlamentari che rappresentano la Circoscrizione Estero. Sarebbe ora che questa situazione venisse chiarita una volta per tutte. Non ci vorrebbe molto. Basterebbe un’interrogazione parlamentare al Ministero della Salute e a seconda di come questo si pronuncia procedere nella dovuta sede in modo da ottenere un’applicazione corretta dei diritti in materia di assistenza sanitaria urgente degli italiani iscritti all’AIRE.