L’intervento del console Filippo Lonardo di Montreal
circa la possibilità di usufruire delle prestazioni sanitarie in Italia di
carattere di emergenza da parte degli italiani iscritti all’AIRE tocca diversi
punti di grande interesse e anche piuttosto controversi. C’è solo da augurarsi che
la sua posizione coincida con quella di tutte le ASL del territorio italiano. E
questo forse è troppo chiedere.
Iscrizione all’ASL del comune di provenienza o del comune di arrivo
La tipologia delle prestazioni sanitarie per gli
iscritti AIRE ha solo ed esclusivamente carattere di urgenza. Per usufruirne
il cittadino rientrante temporaneamente in Italia deve iscriversi all’ASL, a
quella del suo comune di provenienza o a qualunque altra ALS della località di
destinazione. Si riempie un formulario e si dichiara di avere lo status di
emigrato. Prima era necessario un attestato consolare a tal fine.
Senza l’iscrizione all’ALS, il cittadino residente
all’estero non ha diritto a queste prestazioni. Si tratta di una condizione
necessaria per cui chi è vittima di un incidente, usufruisce di cure di
urgenza e non è iscritto all’ALS dovrà provvedere al pagamento delle relative
spese.
Resterebbe da capire se un’iscrizione successiva
possa avere validità retroattiva.
Queste prestazioni sono a titolo gratuito nel corso
di 90 giorni per ogni anno solare. Si ha diritto a usufruirne nell’arco dell’anno
a più riprese fino al raggiungimento di 90 giorni. Si dovrebbe quindi ad ogni
interruzione del periodo di soggiorno fare la relativa comunicazione all’ALS di iscrizione
alla quale dovrà essere comunicata in un secondo tempo un successivo inizio di soggiorno per la
continuazione del conteggio dei giorni.
I nati all’estero hanno diritto alle prestazioni se sono stati anche residenti in Italia
Interpretazioni anche autorevoli escludevano i nati
all’estero da queste prestazioni. Secondo il diplomatico questi ne usufruiscono
se sono stati residenti nel corso della loro vita in Italia. È un’interpretazione
rassicurante. L’esclusione di questi italiani sarebbe da considerare una
violazione della costituzione.
Estensione dell’assistenza alla moglie a carico e ai figli minori
Anche questa estensione trova non poche resistenze da
parte dei burocrati della sanità e rappresenta un punto importante del discorso
del console, breve ma ricchissimo in contenuti.
La moglie a carico anche se non italiana e
non emigrata ha diritto alle prestazioni di emergenza e così pure i figli minorenni
del cittadino italiano.
A contraddire quanto sopra ci sarebbe questa posizione ufficiale che speriamo possa ritenersi ormai superata e che confermerebbe l’esclusione dei nati all’estero e dei familiari dell’avente diritto dalle prestazioni di urgenza.
Ecco il testo delle dichiarazioni del console Lonardo:
“I
cittadini italiani residenti all’estero che si recano in Italia hanno diritto a
ottenere delle prestazioni sanitarie gratuite per un totale di 90 giorni in
caso di urgenza in due particolari frangenti che sono alternativi fra loro: il
primo è l’essere stati residenti in qualsiasi momento in Italia, cioè l’essere
nati in Italia oppure anche essere nati all’estero ma essere stati residenti in
Italia e avere lo status di emigrato. Il secondo caso sono cittadini che anche
se non sono mai stati i residenti in Italia beneficiano di un trattamento
pensionistico da organi previdenziali italiani. Nel primo caso che citavo lo status di emigrato era in precedenza riconosciuto attraverso
un’attestazione che rilasciava il consolato generale. Tale attestazione da
parte del consolato generale adesso può essere oggetto di una semplice
autocertificazione. Conseguentemente il cittadino che si recasse in viaggio in
Italia, si dovrà presentare per poter beneficiare di questo trattamento
sanitario presso la propria ASL di riferimento ovvero l’ASL del comune dove
andrà a soggiornare. In caso di destinazioni multiple sarà necessario
presentarsi alla prima ASL della destinazione per poter avere la copertura
garantita. La copertura vale anche per i familiari a carico e nello specifico
il coniuge i figli minori, non vale tuttavia per i genitori e non vale per il
coniuge non a carico.”