Cerca nel blog

sabato 5 maggio 2018

Soggiorni turistici eccedenti i limiti consentiti dalla legge: finalmente la DGM si è pronunciata sui respingimenti agli aeroporti




Eravamo in attesa di una presa di posizione da parte della DGM sui respingimenti e questa non si è fatta attendere. Non cambia niente rispetto a quanto si era già capito. Di nuovo c’è che ora tutto è stato ufficialmente confermato.
A scanso di equivoci viene precisato anche in grassetto nel testo della circolare della DGM che “ogni cittadino straniero che superi il periodo autorizzato di permanenza nel territorio nazionale, il cui limite non dovrà eccedere i 60 giorni quando abbia fatto ingresso nel territorio nazionale come turista, non sarà ammesso al momento di ritornare al paese”.
Se vogliamo di nuovo c’è nella circolare anche la precisazione definitiva del termine massimo, che è di 60 giorni. Ricordiamoci però che superati i 30 giorni di validità della carta turistica si deve pagare una multa per eccesso di soggiorno a meno che non si faccia richiesta ufficiale di proroga di altri 30 giorni, recandosi di persona alla DGM. Da tenere presente inoltre è che scaduta la carta turistica la patente italiana non è più valida per la guida nel territorio nazionale.
Nel mese di aprile i respingimenti dagli aeroporti sono stati oltre 5.000 e hanno superato le deportazioni. Tra i respinti europei vengono citati solo dei tedeschi. Non si conoscono i motivi dei respingimenti. Teniamo conto che quelli previsti dalla legge sono i seguenti:

1.     passaporto con oltre sei mesi di vigenza

2.     visto o carta turistica a seconda dei casi

3.     biglietto aereo di ritorno al paese di origine

4.     prenotazione alberghiera o indirizzo dove si intende soggiornare nel paese

5.     disponibilità di fondi sufficienti per il periodo previsto di soggiorno

Ora vi dobbiamo aggiungere come regola, secondo il tenore della circolare, anche un periodo di permanenza eccedente i 60 giorni nel viaggio precedente.
Questa posizione della DGM, anche se concretamente finora non risulta applicata negli aeroporti, ha già i suoi effetti e non potrebbe essere altrimenti. In primo luogo c’è la ressa presso le sedi consolari estere per le richieste del visto di residenza almeno da parte di coloro che per motivi vari ottemperano ai requisiti di legge, in particolare quando sussiste un vincolo coniugale con un cittadino(a) dominicano(a). In secondo luogo i periodi di permanenza vengono volontariamente ridotti in modo da non rischiare il respingimento in un viaggio successivo.  In terzo luogo gli interessi di tanti potenziali turisti, o pensionati svernanti si stanno indirizzando altrove.
C’è da dire comunque che probabilmente questa drastica misura, che, a prescindere da quanto precisato nella circolare, non risulta nel testo di nessuna legge, difficilmente verrà applicata e per motivi di eccesso di permanenza non sarà respinto mai nessuno. Probabilmente, forse, a rischio e pericolo dell’interessato.
Certo, da queste parti le cose non vanno prese tanto sul serio. Questa è la posizione di tanti connazionali. Forse di un 30%. L’esperienza di chi ci vive qui da tanti anni può dare loro anche ragione, ma sicuramente questi connazionali non hanno diritto di inveire contro chi comunica alla comunità come si stanno mettendo le cose da queste parti.
Attenzione che quando nella circolare si parla di 60 giorni prorogabili ci possono essere dei malintesi. Di fatto l’unico modo legale per rimanere oltre i 60 giorni nel territorio nazionale è rivolgendosi al Ministero degli affari esteri, il che si può fare solo recandosi a una sede consolare all’estero e facendo richiesta di una delle tipologie di visto previste.
Da tenere presente che se si hanno figli dominicani o si è sposati con una dominicana non ci dovrebbero essere respingimenti. Quindi sarebbe bene portarsi con sé la relativa documentazione.

Ecco il testo tradotto della circolare:

Ministero degli Interni

Direzione Generale di Immigrazione
Sulla non ammissione per eccesso del periodo di soggiorno

Il periodo di permanenza dei cittadini stranieri ammessi come non residenti nella Repubblica Dominicana, rientrando in questa categoria i turisti, i commercianti, gli sportivi, le persone che esercitano attività accademiche e attività connesse a quelle citate, è di 60 giorni prorogabili e la Direzione Generale di Immigrazione (DGM) come organo statale incaricato dell’attuazione della politica immigratoria nella Repubblica Dominicana si riserva il diritto di autorizzare o meno l’ammissione di cittadini stranieri nel territorio nazionale. La procedura della non ammissione rientra nel contenuto dell’articolo 15 della Legge generale di immigrazione 285-04 che elenca i casi che rendono non ammissibile uno straniero nel territorio nazionale. Tra questi si trovano inclusi il caso in cui il cittadino straniero sia stato in precedenza deportato o espulso e non disponga di un’autorizzazione di reingresso e il caso in cui per il cittadino straniero sia stato stabilito espressamente il divieto di entrare nella Repubblica d’accordo a ordini emessi dalle autorità competenti (cifra 9).
In questo senso la direzione generale di immigrazione facendo ricorso alle facoltà conferitele dalla legge 285- 04 e dal regolamento di attuazione stabilito con decreto presidenziale 631-11 dispone che ogni cittadino straniero che superi il periodo autorizzato di permanenza nel territorio nazionale, il cui limite non dovrà eccedere i 60 giorni quando abbia fatto ingresso nel territorio nazionale come turista, sia non ammesso al momento di ritornare al paese, a prescindere dal fatto che sia stata pagata la penalità o tassa di soggiorno a cui fa riferimento la sezione quinta della risoluzione DGM-05-2013 sul procedimento di controllo immigratorio nella Repubblica Dominicana.
L’articolo 45 della legge 285-04 stabilisce altresì che i cittadini stranieri che desiderano rimanere nel paese per un periodo maggiore ai 60 giorni per motivi di studio, di lavoro, di residenza, di investimento o di altre attività la cui natura richieda un soggiorno prolungato devono richiedere il relativo visto presso il Ministero degli Affari Esteri (MIREX) e successivamente rivolgersi alla Direzione generale di migrazione (DGM) per dar corso alla loro richiesta del permesso di residenza temporanea o permanente, ottemperando a tal fine ai requisiti prescritti dalla citata legge e dal suo regolamento.