Eravamo in attesa di una presa di posizione da parte
della DGM sui respingimenti e questa non si è fatta attendere. Non cambia
niente rispetto a quanto si era già capito. Di nuovo c’è che ora tutto è stato
ufficialmente confermato.
A scanso di equivoci viene precisato anche in
grassetto nel testo della circolare della DGM che “ogni cittadino straniero che superi il periodo autorizzato di
permanenza nel territorio nazionale, il cui limite non dovrà eccedere i 60
giorni quando abbia fatto ingresso nel territorio nazionale come turista, non
sarà ammesso al momento di ritornare al paese”.
Se vogliamo di nuovo c’è nella circolare anche la
precisazione definitiva del termine massimo, che è di 60 giorni. Ricordiamoci
però che superati i 30 giorni di validità della carta turistica si deve pagare una
multa per eccesso di soggiorno a meno che non si faccia richiesta ufficiale di
proroga di altri 30 giorni, recandosi di persona alla DGM. Da tenere presente inoltre
è che scaduta la carta turistica la patente italiana non è più valida per la
guida nel territorio nazionale.
Nel mese di aprile i respingimenti dagli aeroporti
sono stati oltre 5.000 e hanno superato le deportazioni. Tra i respinti europei
vengono citati solo dei tedeschi. Non si conoscono i motivi dei respingimenti.
Teniamo conto che quelli previsti dalla legge sono i seguenti:
1.
passaporto con oltre sei mesi di vigenza
2. visto o
carta turistica a seconda dei casi
3.
biglietto aereo di ritorno al paese di origine
4.
prenotazione alberghiera o indirizzo dove si intende soggiornare nel
paese
5.
disponibilità di fondi sufficienti per il periodo previsto di soggiorno
Ora vi dobbiamo aggiungere come regola, secondo il tenore della circolare, anche un periodo di
permanenza eccedente i 60 giorni nel viaggio precedente.
Questa posizione della DGM, anche se concretamente
finora non risulta applicata negli aeroporti, ha già i suoi effetti e non
potrebbe essere altrimenti. In primo luogo c’è la ressa presso le sedi
consolari estere per le richieste del visto di residenza almeno da parte di
coloro che per motivi vari ottemperano ai requisiti di legge, in particolare
quando sussiste un vincolo coniugale con un cittadino(a) dominicano(a). In
secondo luogo i periodi di permanenza vengono volontariamente ridotti in modo
da non rischiare il respingimento in un viaggio successivo. In terzo luogo gli interessi di tanti
potenziali turisti, o pensionati svernanti si stanno indirizzando altrove.
C’è da dire comunque che probabilmente questa
drastica misura, che, a prescindere da quanto precisato nella circolare, non
risulta nel testo di nessuna legge, difficilmente verrà applicata e per motivi
di eccesso di permanenza non sarà respinto mai nessuno. Probabilmente, forse, a
rischio e pericolo dell’interessato.
Certo, da queste parti le cose non vanno prese tanto
sul serio. Questa è la posizione di tanti connazionali. Forse di un 30%. L’esperienza
di chi ci vive qui da tanti anni può dare loro anche ragione, ma sicuramente
questi connazionali non hanno diritto di inveire contro chi comunica alla
comunità come si stanno mettendo le cose da queste parti.
Attenzione che quando nella circolare si parla di 60
giorni prorogabili ci possono essere dei malintesi. Di fatto l’unico modo legale
per rimanere oltre i 60 giorni nel territorio nazionale è rivolgendosi al
Ministero degli affari esteri, il che si può fare solo recandosi a una sede
consolare all’estero e facendo richiesta di una delle tipologie di visto
previste.
Da tenere presente che se si hanno figli dominicani
o si è sposati con una dominicana non ci dovrebbero essere respingimenti.
Quindi sarebbe bene portarsi con sé la relativa documentazione.
Ecco il testo tradotto della circolare:
Ministero
degli Interni
Direzione
Generale di Immigrazione
Sulla
non ammissione per eccesso del periodo di soggiorno
Il periodo di permanenza dei cittadini stranieri
ammessi come non residenti nella Repubblica Dominicana, rientrando in questa
categoria i turisti, i commercianti, gli sportivi, le persone che esercitano
attività accademiche e attività connesse a quelle citate, è di 60 giorni
prorogabili e la Direzione Generale di Immigrazione (DGM) come organo statale
incaricato dell’attuazione della politica immigratoria nella Repubblica
Dominicana si riserva il diritto di autorizzare o meno l’ammissione di
cittadini stranieri nel territorio nazionale. La procedura della non ammissione
rientra nel contenuto dell’articolo 15 della Legge generale di immigrazione 285-04
che elenca i casi che rendono non ammissibile uno straniero nel territorio
nazionale. Tra questi si trovano inclusi il caso in cui il cittadino straniero
sia stato in precedenza deportato o espulso e non disponga di un’autorizzazione
di reingresso e il caso in cui per il cittadino straniero sia stato stabilito
espressamente il divieto di entrare nella Repubblica d’accordo a ordini emessi
dalle autorità competenti (cifra 9).
In questo senso la direzione generale di
immigrazione facendo ricorso alle facoltà conferitele dalla legge 285- 04 e dal
regolamento di attuazione stabilito con decreto presidenziale 631-11 dispone
che ogni cittadino straniero che superi il periodo autorizzato di permanenza
nel territorio nazionale, il cui limite non dovrà eccedere i 60 giorni quando abbia
fatto ingresso nel territorio nazionale come turista, sia non ammesso al momento di ritornare al paese, a prescindere
dal fatto che sia stata pagata la penalità o tassa di soggiorno a cui fa
riferimento la sezione quinta della risoluzione DGM-05-2013 sul procedimento di
controllo immigratorio nella Repubblica Dominicana.
L’articolo 45 della legge 285-04 stabilisce altresì che
i cittadini stranieri che desiderano rimanere nel paese per un periodo maggiore
ai 60 giorni per motivi di studio, di lavoro, di residenza, di investimento o di
altre attività la cui natura richieda un soggiorno prolungato devono richiedere
il relativo visto presso il Ministero degli Affari Esteri (MIREX) e successivamente
rivolgersi alla Direzione generale di migrazione (DGM) per dar corso alla loro
richiesta del permesso di residenza temporanea o permanente, ottemperando a tal
fine ai requisiti prescritti dalla citata legge e dal suo regolamento.