L'articolo 815, secondo e terzo comma, del codice
civile prevede quanto segue: "L'azione di divisione comunitaria per
divorzio scade due anni dopo la pubblicazione della sentenza, se entro questo
termine non è stata presentata la richiesta.
Si considererà che la liquidazione e divisione dei
beni facenti parte della comunità, dopo lo scioglimento del matrimonio per
divorzio, sono state effettuate se, entro due anni dalla pubblicazione della
sentenza di divorzio, nessuno dei coniugi assumerà la condizione di parte
diligente per richiederle.
Ogni coniuge manterrà ciò che ha in suo possesso.
Nella sentenza del 2013, la Camera civile e
commerciale della SCJ ha sostenuto il criterio che, una volta scaduto il
termine di due anni stabilito all'articolo 815 del codice civile, il coniuge
nel cui nome la proprietà è stata registrata dal Registro di Titoli, ne detiene
la proprietà esclusiva, indipendentemente dal fatto che mantenga o meno il suo
possesso materiale, una regola che trova eccezione solo nel caso in cui
entrambi i coniugi compaiano come comproprietari nel certificato di proprietà
del bene in questione (sentenza n. 89 dell'8 maggio 2013, BJ 1230).
La stessa sezione della Corte Suprema nella sentenza
n. 1553, datata 30 agosto 2017, ha ammesso una seconda eccezione per il caso in
cui il certificato di titolo sia stato rilasciato durante il periodo del
matrimonio per conto di uno solo dei coniugi, ma nello stesso risulti il
vincolo matrimoniale, per cui si presume la comproprietà di entrambi
sull’immobile in questione, e non si applica la prescrizione di estinzione
contemplata dal citato articolo 815 del codice civile.