L'articolo
62 della legge 136-06, del Codice per la protezione dell'infanzia e
dell'adolescenza, prevede, tra l'altro, che le prove scientifiche possano
essere utilizzate per confermare o negare l'affiliazione paterna. In pratica,
alcuni genitori, dopo aver riconosciuto un bambino davanti al competente
Ufficio di Stato Civile e dopo che è stato rilasciato l'atto di nascita, anche
diversi anni dopo, decidono di effettuare sul minorenne il test scientifico del
DNA per accertarsi di essere effettivamente il padre biologico. C'è chi fa il
test del DNA e pur accorgendosi che il bambino non porta il suo sangue,
conserva nella busta il test indicato, e non presenta un’azione di
disconoscimento della paternità presso il Tribunale competente per l'esclusione
del proprio nome e cognome dall'atto di nascita; ma questo tipo di persone è
l'eccezione poiché nella maggior parte dei casi, l'uomo che scopre attraverso
un test del DNA che il bambino non è suo, procede immediatamente alla rimozione
del suo cognome.
L’azione
di disconoscimento della paternità si applica anche ai casi dei patrigni che
hanno riconosciuto dei figli del coniuge in libera unione. Spesso, dopo la
separazione, la madre del bambino chiede il pagamento del mantenimento pur
sapendo che l’ex non è il padre biologico. L’unico modo per quell'uomo di
sottrarsi al pagamento della pensione alimentare è contestare la paternità,
affinché il suo nome e cognome siano cancellati dall'atto di nascita del
minore.