La Dott.ssa Diana Spedicato durante l’assemblea del Com.It.Es di ieri ha espresso il suo parere relativamente alla trascrizione diretta in comune degli atti anagrafici formati nella Rep. Dominicana:
“Vorrei richiamare l’attenzione di tutti voi e in particolare del rappresentante dell’Ambasciata Dott De Marco presente oggi, su una questione di grande importanza per i nostri connazionali e i loro coniugi che devono chiedere il visto per l’Italia. Mi riferisco nello specifico alle indicazioni che vengono date ai cittadini italiani su come devono fare la trascrizione degli atti di matrimonio, vale per le coppie che si sono sposate in Repubblica Dominicana, per poi poter chiedere il visto per l’Italia del coniuge; le indicazioni sono pubblicate nella pagina dedicata alle informazioni sulle richieste di visto per familiari di cittadini italiani, sul sito ufficiale dell’ambasciata d’Italia in Santo Domingo.
Cito letteralmente la nota che è pubblicata sul sito Dell’ambasciata dopo le istruzioni sui documenti che servono per la trascrizione dell’atto di matrimonio, sempre nella sezione richiesta di visto, chiedendo cortesemente al Segretario di mettere a verbale il relativo link che invierò via chat dopo il mio intervento, cosicché sia chiaro a quale sezione del sito mi riferisco. La nota cita:
‘Secondo quanto disposto dalla Circolare n.15/2013 del Ministero dell’Interno, l'atto di stato civile formato all’estero dovrà essere presentato alla Rappresentanza diplomatico-consolare di riferimento (e non direttamente al Comune in Italia), legalizzato, apostillato e tradotto.’
In relazione a quanto riportato in questa nota, faccio presente, innanzitutto, per tranquillità dei nostri connazionali, che i nostri diritti non sono cambiati. Ritengo che sia fondamentale precisare che la norma vigente in materia non è stata modificata. Continua a essere in vigore il Regolamento governativo approvato dal decreto del presidente della Repubblica DPR 396 del 2000 e, dunque, ricordiamo che ai sensi dell’articolo 12 comma 11 e seguenti del DPR 396 del 2000 è pienamente legittimo e regolare presentare l’atto di matrimonio formato all’estero per la sua trascrizione, da parte dell’interessato ovvero il cittadino italiano che ne ha interesse oppure persona delegata, DIRETTAMENTE all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di appartenenza, che non si riferisce solo al comune di residenza ma anche a quello di iscrizione all’AIRE per gli iscritti all’AIRE, e che quindi i cittadini avevano e continuano ad avere la piena facoltà e diritto di scegliere di presentare le istanze di trascrizione degli atti di matrimonio formati in Repubblica Dominicana, direttamente al proprio comune senza avere alcun obbligo di passare per la Sede Consolare.
Perché dico che i nostri diritti non sono cambiati?
In primo luogo: senza ancora nemmeno entrare nel merito del testo della circolare n.15 del 2013 del Ministero dell’Interno, citata sul sito dell’Ambasciata come riferimento normativo alla base dell’ipotetica limitazione della facoltà concessa al cittadino dal DPR 396 del 2000 di poter presentare gli atti di matrimonio direttamente al comune di appartenenza per la trascrizione, è importante precisare che una circolare ministeriale nella gerarchia della normativa italiana è una norma di TERZO LIVELLO, ben inferiore rispetto a un Regolamento governativo che è una norma di PRIMO LIVELLO, come il menzionato DPR 396 del 2000 appunto, e pertanto non può in alcun modo contrapporsi né modificare quanto stabilito da quest’ultimo, ovvero come già detto, che l’interessato può chiedere la trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero al proprio comune senza alcun obbligo di passare per la sede consolare; nessuna circolare ministeriale può farlo.
In secondo luogo: dopo aver letto attentamente anche il contenuto della circolare n.15 del 2013 del Ministero dell’Interno, mi è risultato evidente che questa nemmeno entra nel merito di come si devono comportare i cittadini nella presentazione degli atti di stato civile formati all’estero ai propri comuni, bensì tratta tutt’altra questione: la circolare chiarisce quali atti di stato civile sono tenuti ad accettare i comuni, ai fini della registrazione, nell’ambito di quelli ad essi inoltrati da parte delle ambasciate. Ma in nessun passaggio la circolare proibisce ai cittadini di presentare direttamente al comune gli atti obbligandoli a passare per l’ambasciata, anche perché per i motivi già spiegati poco prima, sarebbe assurdo, inconcepibile, nella gerarchia delle norme italiane che una circolare ministeriale proibisca quello che un regolamento governativo permette.
Visto e considerando tutto quanto ho esposto, chiedo quindi gentilmente di approfondire la cosa e di apportare l’eventuale correzione delle suddette indicazioni sul sito ufficiale dell’ambasciata, grazie.»