Cerca nel blog

venerdì 5 gennaio 2024

Legge di bilancio con sorpresa per gli emigranti italiani “veri”

 



Per lo stato italiano, sono considerati tutti emigranti i circa 6 milioni di connazionali residenti all’estero. Non è così e non ci vuole molto per dimostrarlo, ma non lo si può nemmeno dire: qualcuno si potrebbe anche offendere.

Solo una piccola percentuale della cifra anteriormente menzionata relativa agli italiani della diaspora ha lasciato la penisola per recarsi a lavorare all’estero. Gli altri sono discendenti anche da diverse generazione da “veri” emigranti e possiedono, oltre a quella italiana, la cittadinanza del Paese dove sono nati.

Le nuove disposizioni sancite il 30 dicembre scorso equivalgono a un fulmine a ciel sereno soprattutto per i giovani che sono emigrati in altri Paesi dell’UE e in Svizzera, che sono a un tiro di schioppo dall’Italia. E se le sanzioni per la mancata iscrizione sono previste in misura annuale e per un massimo di cinque anni tra i 200 e i 1000 euro all’anno sono da ritenere elevate per questa povera gente, l’aspetto preoccupante è che l’accertamento dell’omissione spetterà ai comuni di provenienza che incamereranno anche gli importi delle sanzioni. E questo è un incentivo che garantisce il successo dei futuri controllo. Alla “caccia” dei renitenti  parteciperà anche l’Agenzia delle Entrate. Dalla padella nella brace! Chi dimostra di essere residente in Italia pur lavorando all’estero saltuariamente dovrà pagare le imposte sul reddito percepito insieme alle relative esose sanzioni pecuniarie previste dalla legge.

Si può dire che i “veri” emigranti italiani sono in trappola e quello che risulta più paradossale è che la maggior parte di loro non ne sa niente, ma la legge non ammette ignoranza…

Da una parte, l’interesse del comune ad incamerare le sanzioni e dall’altra l’inefficienza cronica delle sedi consolari nell’erogazione dei servizi anagrafici. Ultimo ma non per importanza, la perdita del diritto all’Assistenza Sanitaria Italiana.

La legge no è retroattiva, per cui si parte da zero il 1/1/2024.

Ecco il testo dell’art. 11 della Legge 1128, 24 dicembre 1954, approvato lo scorso 30 dicembre 2023 (sostituito dall’art. 50, comma 6 della legge di bilancio 2024):

“Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza […] all’estero entro il termine previsto dall’articolo 6, commi 1 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1000 euro per ciascun anno in cui perdura l’omissione. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. […]. L’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’obbligo anagrafico non risulta adempiuto o la dichiarazione risulta omessa. […] I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono acquisiti al bilancio del comune che ha irrogato la sanzione.“