Una legge che scombussala lo
status quo di un settore che dà da vivere a milioni di persone. Multe esose,
sanzioni penali stabilite con leggerezza. E chi è stato
scelto da arbitro per l'erogazioni delle sanzioni? Gente il cui salario
equivale praticamente alla multa minima. E saranno coinvolti tutti, i
conducenti di veicoli a motore e non, i venditori ambulanti, i pedoni, i
passeggeri dei mezzi di trasporto.
Alcuni articoli della legge
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Articolo 281.- sanzioni. Per
le sanzioni pecuniarie o multe da imporre a seguito di violazioni alle
disposizioni di questa legge, si fa riferimento per la fissazione del loro
ammontare e del loro aggiornamento permanente ai salari minimi vigenti nel
settore pubblico centralizzato.
Comma I.- Le violazioni alle
disposizioni di questa legge che non prevedano una pena specifica saranno
sanzionate con una multa equivalente a un (1) salario minimo vigente nel
settore pubblico centralizzato.
Comma II.- Nessun conducente
che sia stato sanzionato con il pagamento di una multa potrà rinnovare la
patente di guida o altro, la targa, ottenere l'ispezione tecnica del veicolo o
il certificato di revisione, l'assicurazione del veicolo, il rilascio di un
certificato di buona condotta o il trasferimento di proprietà di un veicolo
fino all'esecuzione del pagamento della multa.
Articolo 294.- Multe a pedoni
e a passeggeri. Le multe ai pedoni e ai passeggeri verranno imposte, prendendo
nota del numero della carta d'identità. Di queste multe si terrà conto per il
rilascio di certificati di buona condotta e antecedenti penali o altri documenti
ufficiali.
Paragrafo III.- Se la multa
non viene pagata volontariamente o non viene impugnata entro il termine
stabilito, il trasgressore viene dichiarato in contumacia. L'INTRANT o la Procura
generale della Repubblica, a seconda del caso, procede alla riscossione della
multa corrispondente secondo la normale procedura.
Articolo 300.-
Classificazione delle infrazioni di transito. Le infrazioni saranno sanzionate
conformemente alla loro gravità secondo classificazione e grado seguenti:
1. infrazioni lievi, da tre
(3) giorni a un (1) mese di reclusione e multe di un (1) salario minimo vigente
nel settore pubblico centralizzato;
2. infrazioni meno gravi, da
un (1) mese a tre (3) mesi di reclusione e multe da uno (1) a cinque (5) salari
minimi vigenti nel settore pubblico centralizzato;
3. infrazioni gravi, da tre
(3) mesi a tre (3) anni di reclusione e multe da cinque (5) a cinquanta (50)
salari minimi vigenti nel settore pubblico centralizzato.
Articolo 303.- incidente che
provochi lesioni personali o morte. I conducenti che risultino penalmente
responsabili di un incidente che provochi danni o morte, saranno sanzionati
nel modo seguente:
1. danno fisico guaribile o con l'impossibilità di accudire al proprio lavoro in/per un tempo non superiore
a dieci (10) giorni: sanzione da tre (3) giorni a un (1) mese di reclusione e
multa nell'ammontare di un (1) salario minimo vigente nel settore pubblico
centralizzato;
2. danno fisico guaribile o con l'impossibilità di accudire al proprio lavoro in/per dieci (10) giorni o
più, ma meno di venti (20) giorni: sanzione da un (1) mese a due (2) mesi di
reclusione e multa per un ammontare di un (1) salario minimo vigente nel
settore pubblico centralizzato;
3. danno fisico guaribile o con l'impossibilità di accudire al proprio lavoro in/per più di venti (20)
giorni ma non permanentemente: sanzione da due (2) a tre (3) mesi di reclusione
e multa per un importo da due (2) a cinque (5) salari minimi vigenti nel
settore pubblico centralizzato;
4. danno fisico comportante una lesione permanente: sanzione da tre (3) mesi a un (1) anno di reclusione
e multa per un ammontare da cinque (5) a dieci (10) salari minimi vigenti nel
settore pubblico centralizzato;
5. la morte accidentale di
una persona o più persone comporterà una sanzione da un (1) anno a tre (3) anni
di reclusione e una multa per un ammontare da dieci (10) a cinquanta (50)
salari minimi vigenti nel settore pubblico centralizzato.
Comma I.- Quando si
verificano danni psicologici o morali, non importa che il fatto generatore sia
conseguenza di quanto indicato negli articoli 298 e 299 di questa legge, il
giudice dovrà valutarli dal punto di vista pecuniario.
Comma II.- Le sanzioni
descritte in questo articolo sono indipendenti dalle altre stabilite nella
presente legge.